chiarimenti in materia di tassazione su base catastale delle agroenergie 

  • Pubblicato il: 18/07/2016 

  • Biogas 

L’Agenzia delle entrate fa chiarezza in materia di tassazione agroenergetica per evitare che una erronea interpretazione della norma permetta anche a soggetti non agricoli di ricomprendere la produzione di energia (fondamentalmente, da impianti alimentati da biomasse e biogas) entro la franchigia senza la necessità di produrre prevalentemente la materia prima e, senza alcuna connessione con l’attività agricola, di beneficiare della tassazione su base catastale.

 

Come è noto, la legge di stabilità per il 2016 ha previsto la stabilizzazione del regime fiscale per le agro-energie, introdotto dal dl n. 66 del 2014, in scadenza al 31 dicembre 2015.

In particolare, il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili oltre determinate soglie (2.400.000 kWh/anno per il biogas, 260.000 kWh/anno per il fotovoltaico) è determinato applicando un coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi, con esclusione della quota incentivo.

La circolare dell’Agenzia delle entrate 20/E del 18/05/2016 ha lasciato dubbi interpretativi riguardo al criterio di connessione alle attività agricole, perché sembrava non essere più richiesto il requisito della prevalenza di prodotti propri per la produzione di energia “in franchigia”.

 

L’Agenzia delle entrate, riprendendo i concetti già espressi nella circolare 32/E del 2009, ha pubblicato la risoluzione 54/E del 18 luglio 2016, con la quale è stata ribadita la necessità del requisito della prevalenza che caratterizza le attività agricole connesse di cui all’art. 2135, terzo comma, del codice civile.

 

In sostanza il comma 423 della legge n. 266 del 2005, nella versione attualmente in vigore, (come modificato dalle legge di stabilità per il 2016), stabilisce che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, costituiscono attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario.

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FOTOVOLTAICO

Relativamente al “fotovoltaico”, con la risoluzione n. 86/E del 15 ottobre 2015, è stato precisato che, entro il limite dei 260.000 kWh, la produzione e la cessione da fonti fotovoltaiche costituiscono sempre attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario.

L’ambito di applicazione della nuova tassazione forfettaria riguarda invece la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno, sempreché tuttavia risultino rispettati i criteri di connessione all’attività agricola principale individuati dalla circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 (ovvero dalla nota ministeriale prot. n. 3896 del 2008).

In caso contrario, troveranno applicazione, per la parte di reddito derivante dalla produzione di energia in eccesso le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa.

 

Tali conclusioni sono state riprese nella circolare n. 20/E del 18

maggio 2016

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FONTI RINNOVABILI AGROFORESTALI

Con riferimento alla produzione e alla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, si chiarisce che la tassazione su base catastale trova applicazione solo nei limiti della franchigia di 2.400.000 kWh, individuata dal legislatore, nel presupposto che ricorra il requisito della prevalenza che caratterizza le attività agricole connesse, così come precisato nella circolare n. 32/E del 2009.

Infatti, sebbene il comma 423 richiami letteralmente, così come accadeva anche nelle versioni antecedenti della norma in esame, il concetto di “prevalenza” con esclusivo riferimento alla produzione e alla cessione di “carburanti e di prodotti chimici di origine agroforestale”, il documento di prassi sopra richiamato ha chiarito che il predetto requisito deve sussistere anche per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili in ragione dell’assimilazione operata dal legislatore di tale produzione alle attività agricole connesse di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile.

 

In linea generale, si rammenta che il requisito della prevalenza risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento delle attività connesse ed ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo siano prevalenti, ossia superiori rispetto a quelli acquistati presso terzi.

In particolare, laddove il confronto quantitativo non sia possibile perché i beni sono di natura diversa, deve farsi riferimento al valore degli stessi, rapportando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall’attività agricola svolta nel fondo e il costo dei prodotti acquistati da terzi. Il requisito della prevalenza si considera in tal caso soddisfatto quando il valore dei prodotti propri sia superiore al costo sostenuto per acquistare prodotti di terzi.

Laddove non sia possibile effettuare il confronto, in quanto i prodotti non sono suscettibili di valutazione (come ad esempio nel caso dei residui zootecnici), la prevalenza può essere riscontrata effettuando una comparazione “a valle” del processo produttivo dell’impresa, tra l’energia derivante da prodotti propri e quella derivante da prodotti acquistati da terzi.

Si precisa, infine, che così come accade per il fotovoltaico, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, oltre i 2.400.000 kWh, va assoggettata a tassazione forfettaria, sempre a condizione che risulti verificato il requisito della prevalenza.

 

In assenza del requisito della prevalenza, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali saranno assoggettate a tassazione secondo le ordinarie regole in materia di reddito d’impresa.

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Approfondimenti:

 risoluzione 54/E del 18 luglio 2016

 produzione energetica e fiscalità agricola

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