il biometano in rete 

  • Pubblicato il: 09/03/2015 

  • Biogas 

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, dopo un lungo percorso di consultazione,  ha pubblicato la delibera sulle "Connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas naturale e determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi". Adesso il GSE, il Gestore dei Servizi Energetici, ha tempo fino alla metà di aprile per la pubblicazione delle procedure operative. Ed entro fine  marzo, i gestori delle reti di trasporto del gas dovranno attivare le procedure di aggiornamento dei codici di rete previste dalla deliberazione ARG/gas 55/09.

Con la delibera n. 46/2015/R/gas del 12 febbraio 2015, l'Autorità ha approvato le direttive per la connessione degli impianti di biometano alle reti del gas naturale, a cui i gestori di rete dovranno adeguare i propri codici di rete, e le disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili all'incentivazione.

A distanza di anni si da attuazione alle previsioni di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE e altre disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi di cui al decreto 5 dicembre 2013 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Si ricorda che le modalità di incentivazione previste dal decreto sono tre, a seconda che il biometano sia immesso in rete, usato per la cogenerazione o venduto come carburante per i trasporti.

Mancano ancora le disposizioni previste dal D.Lgs 28/11 per l’impiego del biometano nell’autotrazione dove il bonus sull’incentivo potrebbe spingere molte aziende agricole a diventare direttamente distributori di carburante.

Tuttavia manca l’opportunità di incentivare l’autoconsumo del biometano come combustibile per usi termici propri.

Nello specifico la delibera n. 46/2015/R/gas del 12 febbraio 2015 approva l' Allegato A che contiene:

  • nella Sezione I le direttive per il biometano, sviluppate in coerenza con gli obiettivi indicati dal decreto legislativo n. 28/11 volte a garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas, a rendere trasparenti e certe le procedure di connessione alle reti e a garantire l'economicità della connessione, al fine di favorire un ampio utilizzo del biometano;
  • nella Sezione II le disposizioni relative alle modalità di misurazione, determinazione e certificazione della quantità di biometano da ammettere agli incentivi ai sensi del decreto 5 dicembre 2013

In relazione alla Sezione I l'Autorità ha stabilito che:

  • relativamente all'obiettivo di sicurezza ed efficienza tecnica nella gestione delle reti, la responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas vada posta in capo al gestore di rete che deve verificare la compatibilità dei profili di immissione del biometano con le condizioni di esercizio in sicurezza delle reti stesse e con le capacità di assorbimento delle reti a cui gli impianti di produzione di biometano si connettono;
  • vista la vigenza dell'obbligo di standstill, non sia possibile adottare nuove regole o norme tecniche relative agli standard di qualità e agli standard relativi all'odorizzazione del biometano da immettere in rete e che, conseguentemente, si debba fare riferimento alle norme vigenti, tenendo conto delle valutazioni ed indicazioni contenute nel rapporto tecnico UNI/TR 11537;
  • relativamente alle condizioni per lo svolgimento dell'attività di misura del biometano da immettere nelle reti del gas, si conferma (come previsto in sede di consultazione) che il soggetto responsabile per l'installazione e la manutenzione dei sistemi di misura sia il produttore, mentre il soggetto obbligato alla rilevazione, registrazione e archiviazione delle misure sia il gestore di rete;
  • quanto alle misure a garanzia della trasparenza e della non discriminazione nell'accesso alle reti, venga semplificato, rispetto alle previsioni poste in consultazione, l'iter procedurale e vengano anche previste procedure sostitutive, analogamente a quanto disposto nel Testo integrato delle connessioni attive (TICA);
  • quanto all'obiettivo di garantire l'economicità della connessione, anche al fine di favorire un ampio utilizzo del biometano, nel costo della connessione siano computati, secondo un approccio di tipo shallow, unicamente i costi specifici necessari per realizzare l'impianto di connessione e che restino esclusi i costi di rinforzo delle reti esistenti; e che sia opportuno, anche alla luce di quanto emerso in sede di consultazione e in ragione dell'esigenza di favorire il trasporto mediante le reti del gas, più efficiente sul piano energetico rispetto all'utilizzo di carri bombolai, prevedere una parziale socializzazione dei costi relativi alla realizzazione degli impianti di connessione. Viene inoltre prevista la possibilità di rateizzare i pagamenti per i contributi di connessione per periodi che non superino i venti anni, purché vengano prestate adeguate garanzie da parte dei produttori. Le ipotesi di determinazione dei contributi di connessione sulla base dei costi standard vengono rinviate ad un successivo provvedimento.

In relazione alla Sezione II, l'Autorità ha previsto che:

  • per quanto riguarda la misurazione delle quantità di biometano immesso nella rete del gas naturale - che comprende anche i casi in cui non c'è immissione fisica nelle reti del gas - sia opportuno prevedere la stessa ripartizione delle responsabilità prevista in relazione ai sistemi di misura relativi all'immissione fisica nelle reti;
  • l'attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del medesimo decreto 5 dicembre 2013, venga attribuita al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) stabilendo in particolare che a tal fine il GSE utilizzi i dati di misura trasmessi dai soggetti responsabili del servizio di misura nonché le informazioni fornite nella richiesta di qualifica degli impianti, ovvero contenute nei contratti bilaterali di fornitura, ove stipulati, e, in generale, ogni ulteriore informazione necessaria alla corretta erogazione degli incentivi.

 

Gli incentivi del biometano previsti dal  decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28

 

Le modalità di incentivazione previste sono 3, a seconda che il biometano sia immesso in rete, usato per la cogenerazione o venduto come carburante per i trasporti. Per l'immissione in rete il produttore ha diritto per 20 anni a una tariffa premio pari al doppio del prezzo del mercato del gas naturale nel 2012, meno il prezzo mensile del gas stesso, se vende il gas direttamente sul mercato. Sono previste maggiorazioni del 10% per gli impianti più piccoli, con capacità produttiva inferiore ai 500 metri cubi standard ora (500 Sm3/ora) e una riduzione del 10% per i più grandi, oltre i 1000 Sm3/ora. Per gli impianti sotto ai 500 Sm3/ora è prevista la possibilità, anziché di vendere il gas sul mercato, di optare per il ritiro dedicato da parte del GSE di tutto il biometano al valore pari al doppio del prezzo di mercato del gas al 2012. Gli impianti con una capacità produttiva tra 250 e 500 Sm3/ora per accedere a questa facilitazione dovranno però assicurare l’impiego di sottoprodotti (quelli definiti nella tabella 1A del dm 6 luglio 2012) o rifiuti, per una percentuale di almeno il 50% in peso. Gli impianti alimentati esclusivamente da sottoprodotti hanno poi diritto ad una maggiorazione del 50% dell'incentivo.

Molto interessanti, come anticipato, gli incentivi per il biometano usato come carburante da autotrazione. Lo strumento individuato è quello del rilascio, per 20 anni, dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti (decreto Mipaaf 29 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni). Il dlgs 28/11 ha già stabilito che ai biocarburanti ottenuti da sottoprodotti o da rifiuti sia riconosciuto il raddoppio dei certificati di immissione.

Per il biometano per autotrazione, secondo il decreto, le matrici che danno diritto al raddoppio sono la frazione biodegradabile dei rifiuti urbani; i sottoprodotti di cui al comma 5-ter, art. 33 del dlgs 28/11 (che non presentino altra attività produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di biocarburanti o a fini energetici); alghe e materie di origine non alimentare (tabella 1B dm 6 luglio 2012) e i sottoprodotti elencati nella tabella 1A dm 6 luglio 2012. Condizione necessaria per il riconoscimento di questa maggiorazione è che l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di biometano contenga l’indicazione di utilizzo esclusivo di una o più materie sopra richiamate. È contemplata anche l’eventualità che l’autorizzazione preveda la codigestione di sottoprodotti con altri prodotti di origine biologica in percentuale non superiore al 30% in peso. In questo caso la maggiorazione verrà riconosciuta sul 70% della produzione di biometano.

Interessante poi il bonus che dovrebbe spingere le aziende agricole a diventare direttamente distributori di carburante: qualora il produttore di biometano lo immetta al consumo attraverso un nuovo impianto di distribuzione per autotrazione realizzato a proprie spese, senza l’utilizzo della rete di trasporto del gas naturale, potrà avere diritto per 10 anni a una maggiorazione del 50% dei certificati di immissione al consumo.

Infine, ci sono gli incentivi al biometano usato per la cogenerazione. Il premio è costituito dalle tariffe per l’energia elettrica prevista per il biogas al netto dei consumi energetici dell’impianto di cogenerazione ad alto rendimento. Va considerato che questa modalità consente una generazione elettrica con un’efficienza nettamente superiore a quella ottenuta direttamente dal biogas. L’utilizzo del biometano per la generazione elettrica sarà sottratto alle procedure di aste e registri, pur rientrando nei tetti massimi di spesa previsti per le rinnovabili non fotovoltaiche.

Il testo contempla la possibilità di riconvertire in tutto o in parte alla produzione di biometano un impianto a biogas esistente. Questa condizione sarà però penalizzata riconoscendo gli incentivi spettanti in misura pari al 40% se il biometano è immesso in rete o è destinato alla generazione elettrica, oppure in misura del 70% se destinato ai trasporti.

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