l’immissione del biometanto in rete 

  • Pubblicato il: 15/05/2015 

  • Biogas 

Con la delibera 210/2015/R/gas, l' AEEGSI approva le prime direttive in tema di processi di mercato relativi all'immissione di biometano nelle reti di trasporto o distribuzione del gas naturale e definisce le modalità di prima attuazione nei casi di ritiro dedicato dei quantitativi di biometano da parte del GSE.

La delibera 210/2015/R/gas, congiuntamente alla delibera 46/2015/R/gas sulle direttive per le connessioni degli impianti di biometano, fornisce un primo inquadramento organico ed effettivo della materia.

Mentre con la Deliberazione 07 maggio 2015 208/2015/R/gas  si prevede che la copertura degli incentivi per l'immissione del biometano nelle reti del gas naturale, disciplinati dall'articolo 3 del decreto 5 dicembre 2013, sia effettuata mediante l'utilizzo del Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore gas naturale.

Con lo scopo di favorire un ampio utilizzo del biometano, il provvedimento dell'Autorità stabilisce che:

1.        per ogni impianto connesso direttamente alla rete di trasporto sia individuato un punto di entrata; mentre, il biometano prodotto nei diversi impianti connessi a rete di distribuzione viene virtualmente consegnato in un unico punto di immissione virtuale alla rete di trasporto esercita dall'impresa maggiore;

2.        di conseguenza, sia l'equazione di bilancio della rete sia l'equazione di bilancio dell'utente devono essere modificate per tener conto delle immissioni e dei prelievi dei quantitativi di biometano. Ugualmente, ai fini del settlement, è necessario conteggiare il biometano immesso in una rete di distribuzione gas: 

i.            nel calcolo del quantitativo giornaliero immesso al punto di consegna della medesima ai fini della sessione di bilanciamento; 

 ii.            nella determinazione del fattore di correzione annuale impiegato nelle sessioni di aggiustamento 

 iii.            nella procedura per la definizione dei bilanci provvisori.

3.        l'utente del bilanciamento che acquista direttamente o indirettamente, anche per il tramite del GSE, il biometano dal produttore effettua la nomina del gas immesso o al punto di entrata della rete di trasporto o al punto di immissione virtuale, per le immissioni in rete di distribuzione).
Per quanto concerne i prelievi, l'utente del bilanciamento effettua la nomina secondo le modalità ad oggi vigenti, indipendentemente dall'ubicazione dell'impianto di biometano.

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Ritiro dedicato
Inoltre, il provvedimento stabilisce per il ritiro dedicato (ossia il ritiro da parte del GSE dei quantitativi di biometano prodotto ad un prezzo prestabilito, in alternativa alla vendita diretta sul mercato e limitatamente agli impianti con capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora):

4.        le modalità di prima attuazione che garantiscono il minor impatto possibile per il GSE, ovvero che:

 i.            il responsabile del bilanciamento (Snam Rete Gas) permette l'accesso del GSE al PSV secondo modalità semplificate, che non prevedono la firma di un contratto di trasporto, la presentazione di garanzie finanziarie, nonché l'esposizione ad eventuali oneri di bilanciamento; 

  ii.            il GSE gestisce con l'utente transazioni al PSV, registrate sulla base dei dati di misura relativi ai quantitativi di biometano effettivamente immessi nella rete di trasporto e/o di distribuzione.5. che:

iii.            il produttore di biometano che intende avvalersi del ritiro dedicato presenta istanza al GSE secondo un modello da quest'ultimo definito e reso disponibile tramite pubblicazione nel proprio sito internet in una sezione facilmente identificabile. A tal fine, il GSE predispone uno schema di convenzione e un apposito portale informatico, utilizzando formati che facilitano la fruizione e la riutilizzabilità dei dati e minimizzando gli oneri amministrativi a carico del sistema;

  iv.            nell'ambito della suddetta convenzione, il GSE può applicare un corrispettivo a copertura dei costi amministrativi, determinato dal GSE medesimo; il GSE è comunque tenuto a vendere a condizioni di mercato, anche per il tramite di procedure concorsuali, tutto il biometano ritirato dai produttori aventi diritto secondo modalità che favoriscono la minimizzazione delle differenze positive di cui alla successiva lettera v);

  v.            la copertura delle differenze, positive o negative, ove presenti, tra i costi sostenuti dal GSE per il riconoscimento ai produttori del corrispettivo per il ritiro dedicato del biometano e i ricavi ottenuti dal GSE dalla vendita del medesimo è effettuata mediante l'utilizzo del Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore gas naturale, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 208/2015/R/gas;

  vi.            il GSE informi l'Autorità degli esiti delle eventuali verifiche sugli impianti che si avvalgono del ritiro dedicato.

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Inoltre, la delibera 210/2015/R/gas, individua ulteriori obblighi informativi a carico delle imprese di distribuzione - distinguendo le sottese da quelle di riferimento - e delle altre imprese di trasporto, funzionali alle procedure del settlement gas e di determinazione dei bilanci provvisori.

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Infine, in considerazione dei tempi richiesti per l'implementazione dei sistemi informativi, nonché della necessità di tener conto dell'evoluzione che sta interessando il mercato del gas naturale con riferimento alle tematiche relative al bilanciamento, la delibera 210/2015/R/gas prevede, oltre a quanto specificato al precedente punto 4), che il responsabile del bilanciamento, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, possa procedere alla definizione di una procedura operativa inerente alle modalità transitorie di avvio della disciplina, che dovrà essere positivamente verificata dal Direttore della Direzione Mercati. Il responsabile del bilanciamento, poi, predisporrà e porrà in consultazione una proposta di aggiornamento del proprio Codice di Rete entro 90 giorni.

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normativa:

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